Il codice di procedura civile, all'art.
579, prevede che "ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte
all'incanto". Le offerte, possono essere fatte personalmente o a mezzo di
mandatario munito di procura speciale.
L'iter procedurale della vendita forzata inizia con l'ordinanza di vendita
emanata dal giudice nella quale viene previsto un termine tra i 90 e i 120
giorni entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
Per partecipare ad una vendita giudiziaria, è indispensabile aver depositato la
cauzione.
Nella vendita senza incanto, l'offerta è depositata in busta chiusa.
L'offerta è irrevocabile salvo che il giudice non disponga la gara tra gli
offerenti sull'offerta più alta.
Nella vendita con incanto, la cauzione viene restituita integralmente, dopo la
chiusura dell'incanto, se l'offerente non diviene aggiudicatario del bene.
Nell'ipotesi in cui, però, questi non abbia partecipato affatto all'incanto, né
personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo nella misura dei nove
decimi dell'intero.
Nell'ipotesi di vendita all'incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di
acquisto nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione. Tali offerte, per essere
efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto.
L’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, anche tramite contratto di
finanziamento, entro il termine e con le modalità fissate nell'ordinanza di
vendita.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione rilascia
decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato. Tale
decreto contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile
venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri
fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Se, invece, l'aggiudicatario non provvede ad effettuare il deposito del prezzo
nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiarerà la decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa e
disporrà un nuovo incanto.
Negli ultimi anni è possibile molti Istituti di Credito hanno concluso
convenzioni con i Tribunali, per l'erogazione di mutui per l’acquisto
dell’immobile oggetto di esecuzione immobiliare. E' bene, però, accordarsi con
gli Istituti di Credito con un certo anticipo rispetto alla data d'asta in modo
da rispettare i tempi tecnici per il versamento del prezzo previsti
nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. La banca ottenuta la copia della
perizia ed effettuate le necessarie valutazioni stabilirà l'ammontare del
finanziamento. Nel caso di mancata aggiudicazione, è generalmente prevista una
clausola di dissolvenza in base alla quale, in caso di mancata
aggiudicazione, viene annullata l'operazione finanziaria.
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