Le aste giudiziarie sono uno
strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un
privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano
essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di
assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i
diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, fatti
salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi:
vendita senza incanto e vendita con incanto.
Nella vendita senza incanto, i partecipanti presentano le offerte
d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del
tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza dei vari offerenti.
Nella vendita con incanto, si realizza immediatamente una gara fra i
diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le
modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il
giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle
offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il
prezzo deve essere depositato.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del
bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la
cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto
“effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”).
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